Con il consuntivo 2019 diventa effettiva la regola generale di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto; a partire da quest’anno, infatti, il metodo semplificato lascia il posto a quello ordinario, quindi, nell’allegato C l’accantonamento (inserito nella colonna E) non potrà essere minore di quello minimo (riportato nella colonna D).
I conteggi devono essere effettuati dopo il riaccertamento ordinario dei residui e prima della compilazione del nuovo allegato A/1 al risultato di amministrazione.
La scelta del livello di analisi delle voci su cui calcolare l’Fcde è lasciata al responsabile finanziario, che può far riferimento alle tipologie di entrata o scendere a un maggiore livello di dettaglio (categorie, capitoli o articoli); l’accantonamento può riguardare anche i crediti del Titolo V, riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.
L’importo dell’accantonamento dipende dall’andamento della riscossione (calcolata come media tra incassi in conto residui e residui iniziali degli ultimi cinque anni chiusi) trattandosi di annualità armonizzate, per gli esercizi 2015-2019, può essere calcolata la media semplice fra totale incassato e totale accertato oppure fra rapporti annui.
Fermo restando l’obbligo di accantonare lo stanziamento minimo, è possibile stanziare importi superiori, dandone motivazione nella relazione al bilancio.
Nell’allegato A/1, al risultato di amministrazione l’importo dell’Fcde va rappresentato seguendo regole differenti rispetto agli altri accantonamenti: infatti, devono essere riportati nelle prime due colonne il fondo accantonato al 31 dicembre 2018 e quello applicato al bilancio 2019; l’Fcde al 31 dicembre 2019 va poi indicato nell’ultima colonna (E) e solo successivamente si compilano le colonne intermedie effettuando il raffronto fra le prime due colonne e l’ultima.
Se il fondo finale risulta maggiore la differenza è iscritta nella colonna (C) riferita all’Fcde stanziato nel bilancio di previsione, entro il limite dello stanziamento definitivo: nel caso in cui lo stanziamento non risulti capiente, la differenza è da riportare nella colonna D, relativa alla variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto; in caso contrario, invece, la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (D).
La quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità condiziona il risultato di amministrazione «sostanziale».
Se, dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, l’ente consegue un disavanzo, può beneficiare del ripiano speciale previsto dall’articolo 39-quater del D.L.n. 162/2019 (“Disavanzo degli enti locali”): questo disavanzo potrà essere recuperato, dall’esercizio finanziario 2021, in un massimo di 15 annualità costanti; le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del consiglio, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto (la mancata adozione della delibera è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto).
Per il rientro potranno essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, tranne quelle provenienti da prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, e i proventi dell’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale.
Fino a quando il fondo crediti non risulta adeguato all’importo minimo previsto dal principio, l’ente non può applicare l’avanzo di amministrazione disponibile.
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