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DOMENICA 05 MAGGIO 2024
Notizie flash
Rubrica Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
Obiettivo su: Rendiconto 2019
 Notizie flash - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  
Accantonamento minimo obbligatorio per fondo crediti

Un accantonamento insufficiente del Fcde impedisce all'ente di applicare l'avanzo di amministrazione disponibile.
 

Con il consuntivo 2019 diventa effettiva la regola generale di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto; a partire da quest’anno, infatti, il metodo semplificato lascia il posto a quello ordinario, quindi, nell’allegato C l’accantonamento (inserito nella colonna E) non potrà essere minore di quello minimo (riportato nella colonna D).

I conteggi devono essere effettuati dopo il riaccertamento ordinario dei residui e prima della compilazione del nuovo allegato A/1 al risultato di amministrazione.

La scelta del livello di analisi delle voci su cui calcolare l’Fcde è lasciata al responsabile finanziario, che può far riferimento alle tipologie di entrata o scendere a un maggiore livello di dettaglio (categorie, capitoli o articoli); l’accantonamento può riguardare anche i crediti del Titolo V, riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.

L’importo dell’accantonamento dipende dall’andamento della riscossione (calcolata come media tra incassi in conto residui e residui iniziali degli ultimi cinque anni chiusi) trattandosi di annualità armonizzate, per gli esercizi 2015-2019, può essere calcolata la media semplice fra totale incassato e totale accertato oppure fra rapporti annui.

Fermo restando l’obbligo di accantonare lo stanziamento minimo, è possibile stanziare importi superiori, dandone motivazione nella relazione al bilancio.

Nell’allegato A/1, al risultato di amministrazione l’importo dell’Fcde va rappresentato seguendo regole differenti rispetto agli altri accantonamenti: infatti, devono essere riportati nelle prime due colonne il fondo accantonato al 31 dicembre 2018 e quello applicato al bilancio 2019; l’Fcde al 31 dicembre 2019 va poi indicato nell’ultima colonna (E) e solo successivamente si compilano le colonne intermedie effettuando il raffronto fra le prime due colonne e l’ultima.

Se il fondo finale risulta maggiore la differenza è iscritta nella colonna (C) riferita all’Fcde stanziato nel bilancio di previsione, entro il limite dello stanziamento definitivo: nel caso in cui lo stanziamento non risulti capiente, la differenza è da riportare nella colonna D, relativa alla variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto; in caso contrario, invece, la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (D).

La quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità condiziona il risultato di amministrazione «sostanziale».

Se, dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, l’ente consegue un disavanzo, può beneficiare del ripiano speciale previsto dall’articolo 39-quater del D.L.n. 162/2019 (“Disavanzo degli enti locali”): questo disavanzo potrà essere recuperato, dall’esercizio finanziario 2021, in un massimo di 15 annualità costanti; le modalità di recupero dovranno essere definite con deliberazione del consiglio, acquisito il parere dell’organo di revisione, entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto (la mancata adozione della delibera è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto).

Per il rientro potranno essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, tranne quelle provenienti da prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, e i proventi dell’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale.

Fino a quando il fondo crediti non risulta adeguato all’importo minimo previsto dal principio, l’ente non può applicare l’avanzo di amministrazione disponibile.

 
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 75 del 16/03/2020 pag. 23
Autori: Anna Guiducci    Patrizia Ruffini
 
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Armonizzazione Contabile
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